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Sezione relativi all' Accesso Civico previsto dall'Art. 5 d.lgs. n. 33/2013.
Riferimenti normativi
Accesso civico semplice
Come previsto dall'art. 5 del d.lgs. N. 33/2013, l'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione sul sito web istituzionale. Chiunque può esercitare l'accesso civico. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
A chi si presenta?
Modulistica
Per la richiesta di accesso civico semplice può essere utilizzato il seguente modello:
modulo accesso civico semplice
In ogni caso, l'uso di un formato o modulo diverso non comporterà l'inammissibilità o il rifiuto della richiesta, purché completa dei dati richiesti.
Entro 30 giorni dalla ricezione della istanza (salvo sospensioni dovute a richieste di
integrazione della domanda) EDISU provvede in relazione alla richiesta mediante:
- pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato
richiesto;
- comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione, con l'indicazione
del collegamento ipertestuale a quanto richiesto;
- indicazione al richiedente del relativo collegamento ipertestuale nel caso in cui il
documento, l'informazione o il dato siano stati pubblicati precedentemente all'invio
dell'istanza di accesso.
Accesso civico generalizzato (FOIA)
La richiesta di accesso è gratuita e non deve essere motivata.
Affinchè l'istanza possa essere considerata ricevibile chi presenta la richiesta deve essere identificabile. In caso di istanza anonima o da parte di un soggetto la cui identità sia incerta, EDISU richiede di identificarsi in uno dei modi indicati per la presentazione della istanza.
A chi si presenta?
L'istanza di accesso civico generalizzato deve essere indirizzata a: Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) e per conoscenza all'uffcio Affari Generali.
Come si presenta?
L'istanza può essere inoltrata in uno di questi modi:
- posta elettronica certificata: edisu@cert.edisu.piemonte.it
- posta elettronica: protocollo@edisu-piemonte.it
- a mezzo posta o direttamente all'Ufficio Protocollo - Via Madama Cristina n. 83, Torino
- sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;
- ètrasmessa dal richiedente mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 (cad), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Modulistica
Conferma ricezione
- per chiedere di identificarsi, nel caso in cui non lo abbia fatto;
- per chiedere eventuali chiarimenti circa l'oggetto della richiesta o, in caso di manifesta irragionevolezza una sua ridefinizione;
- per confermare l'invio dei dati o documenti e la modalità di trasmissione e gli eventuali costi di riproduzione.
Conclusione procedimento
Il procedimento di accesso civico o generalizzato si conclude con provvedimento di accoglimento o diniego espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Non è ammesso il silenzio-diniego, né altra forma silenziosa di conclusione del procedimento.
In caso di accesso generalizzato, il termine di 30 giorni si considera sospeso:
- in caso di comunicazione dell'istanza a eventuali controinteressati, durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
- qualora sia richiesta un'integrazione all'istanza di accesso.
- Nel corso del procedimento, EDISU contatterà il richiedente e/o gli eventuali controinteressati per le comunicazioni necessarie ai fini del prosieguo delll'iter e dell'emissione del provvedimento finale.
Accesso agli atti (L. 241)
L'accesso agli atti o documenti amministrativi consiste nella possibilità della loro conoscenza mediante visione, estrazione di copia o altra modalità idonea a consentirne l'esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
I soggetti interessati devono avere un interesse diretto, concreto, attuale e una situazione tutelata dal diritto e collegata al documento richiesto.
Il diritto di accesso può essere esercitato, come previsto dal Regolamento per l'attuazione del diritto di accesso agli atti amministrativi, presentando una richiesta scritta e motivata in carta libera all'ufficio Affari Generali che lo inoltrerà all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente gli atti, utilizzando l'apposito modulo di istanza.