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Sezione relativi all' Accesso Civico previsto dall'Art. 5 d.lgs. n. 33/2013.
Riferimenti normativi
Accesso civico semplice 
L'istanza di accesso civico semplice deve essere indirizzata a: Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) |
- alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto;
- alla trasmissione contestuale al richiedente del materiale oggetto di accesso civico ovvero alla comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione con indicazione del collegamento ipertestuale a quanto richiesto;
- ad indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale nel caso in cui il documento, l'informazione o il dato siano stati pubblicati precedentemente all'invio dell'istanza di accesso.
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Accesso civico generalizzato (FOIA) 
L'istanza di accesso civico generalizzato deve essere indirizzata a: Ufficio Promozione Sicurezza, Integrità e Trasparenza |
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Presentazione delle istanze di accesso
Le istanze di accesso civico e generalizzato possono essere inoltrate tramite:
- sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- è sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;
- è trasmessa dal richiedente mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 (cad), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
- per chiedere di identificarsi, nel caso in cui non lo abbia fatto;
- per chiedere eventuali chiarimenti circa l'oggetto della richiesta o, in caso di manifesta irragionevolezza una sua ridefinizione;
- per confermare l'invio dei dati o documenti e la modalità di trasmissione e gli eventuali costi di riproduzione.
Conclusione procedimento
Il procedimento di accesso civico o generalizzato si concluderà con provvedimento di accoglimento o diniego espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Non è ammesso il silenzio-diniego, né altra forma silenziosa di conclusione del procedimento.
In caso di accesso generalizzato, il termine di 30 giorni si considera sospeso:
- in caso di comunicazione dell'istanza a eventuali controinteressati, durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
- qualora sia richiesta un'integrazione all'istanza di accesso.
Nel corso del procedimento, EDISU contatterà il richiedente e/o gli eventuali controinteressati per le comunicazioni necessarie ai fini del prosieguo delll'iter e dell'emissione del provvedimento finale.
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Accesso agli atti (L. 241)
L'accesso agli atti o documenti amministrativi consiste nella possibilità della loro conoscenza mediante visione, estrazione di copia o altra modalità idonea a consentirne l'esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
I soggetti interessati devono avere un interesse diretto, concreto, attuale e una situazione tutelata dal diritto e collegata al documento richiesto.
Il diritto di accesso può essere esercitato, come previsto dal Regolamento per l'attuazione del diritto di accesso agli atti amministrativi, presentando una richiesta scritta e motivata in carta libera direttamente all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente gli atti, utilizzando l'apposito modulo di istanza.